chiudi

Ufficio Reclami di Più Mutui Casa


Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia sottoscritto con Più Mutui Casa Spa mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare a Più Mutui Casa Spa, via Carolina Romani 2, 20091, Bresso (Mi) o mediante e-mail all'indirizzo ufficioreclami@piumutuicasa.it o mediante pec all'indirizzo piumutuicasa@pec.it indicando:
  • nominativo/denominazione del Cliente;
  • recapiti telefonici/mail del Cliente;
  • data della sottoscrizione del contratto di mediazione;
  • motivazione del reclamo;
  • richiesta nei confronti di Più Mutui Casa Spa
Si precisa che l'ABF (l'Arbitro Bancario Finanziario) non è competente per la risoluzione delle controversie eventualmente sorte con Più Mutui Casa Spa. Tale organismo infatti è competente per i ricorsi che il Cliente volesse presentare nei confronti degli Intermediari eroganti (Banche e Intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB). Per tale ragione, a beneficio del Cliente, Più Mutui Casa Spa mette a disposizione del cliente, nella sezione Trasparenza, la Guida "ABF in parole semplici" predisposta da Banca d'Italia.

I dati personali saranno trattati come da Informativa Privacy disponibile qui

DOWNLOAD
• Rendiconto 2019 sull'attività di gestione reclami
• Rendiconto 2020 sull'attività di gestione reclami
• Rendiconto 2021 sull'attività di gestione reclami
• Rendiconto 2022 sull'attività di gestione reclami
• Rendiconto 2023 sull'attività di gestione reclami


Più Mutui Casa S.p.A.
Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi n°M65
Iscrizione RUI E000252674 - P.IVA 03287960961

Blog

Più Mutui Casa

Mutui prima casa: si va verso la sospensione generale?




Pubblicato il 10-03-2020

Mentre si attendono dal Governo nuove disposizioni, ecco tutte le misure già attive per contrastare l’emergenza Coronavirus.


Potrebbe arrivare già domani o giovedì il tanto atteso decreto per la sospensione generale dei pagamenti di mutui, tasse e tributi per le famiglie e le imprese di tutta Italia, colpite dall’emergenza Coronavirus. Sì, perché se con il decreto congiunto MiSe (Ministero dello Sviluppo economico) e MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) dello scorso 2 marzo sono stati tutelati i residenti delle ormai ex zone rosse e alcune fasce più deboli della popolazione, oggi la questione si allarga all’intero territorio italiano, dopo che il nuovo Dpcm 10 marzo 2020 ha esteso le misure di contenimento a tutta la nazione.

Dal decreto 24 febbraio a oggi: cos’è cambiato
La prima decisione a favore dei contribuenti è stata presa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze lo scorso 24 febbraio. Il decreto ministeriale allora ha garantito un iniziale livello di sostegno a chi risiede o lavora nei primi undici comuni colpiti dal virus. Grazie alle urgenti disposizioni governative, sono stati sospesi i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari. Nonché le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelle conseguenti ad accertamenti esecutivi.

Quattro giorni più tardi il Governo è intervenuto con un decreto legge, che ha rafforzato le precedenti misure e ha sollevato da un lato le imprese anche dall’onere di versare contributi previdenziali, premi assicurativi ed eventualmente stipendi (tramite la cassa integrazione, anche in deroga), dall’altro ha sostenuto le famiglie, concedendo la sospensione di tasse e assicurazioni, ma anche di mutui e bollette.

E proprio per dare ossigeno alle famiglie italiane il successivo Dl 9/2020, varato il 2 marzo, con l’articolo 26 ha voluto allargare il raggio di azione del Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l’acquisto della prima casa (istituito con la legge 244/2007). Finora alla misura si poteva accedere solo in caso di perdita del lavoro, morte o riconoscimento di un grave handicap. Dall’inizio del mese possono fruirne anche i mutuatari che sono o verranno a trovarsi in difficoltà, in tutta Italia, a causa dell’attuale emergenza sanitaria. Un ampliamento strutturale, non temporaneo, dei potenziali beneficiari, non solo confinato alle aree più a rischio, e che si potrà applicare anche quando è stata richiesta la cassa integrazione.

Fondo di solidarietà: ecco chi può accedere ai 25 milioni stanziati
Ma cerchiamo di capirne di più. Chi può beneficiare di questo Fondo? Le condizioni per rientrare nella moratoria sono chiare: possono accedervi coloro che hanno un Isee non superiore ai 30mila euro, sono stati sospesi dall’attività lavorativa oppure hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni. L’interruzione del saldo delle rate può essere richiesta fino a un massimo di 18 mesi. Al Fondo nazionale dedicato e gestito da Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, restano a disposizione circa 25 milioni di euro per far fronte a queste richieste. Attivo da novembre 2010, finora ha autorizzato 42.394 pratiche, impegnando risorse per 51,47 milioni di euro. Come riportato sulle pagine de “il Sole 24 ore”, la dote residua di 25 milioni dovrebbe garantire un’ampia copertura: per la durata della sospensione il Fondo paga alle banche, al posto dei mutuatari, solo la quota di interessi calcolati sulla base dell’Irs o dell’Euribor presi come riferimento per il calcolo del piano di ammortamento e i mutui stipulati di recente hanno tassi molto bassi. Quelli più datati, invece, hanno più capitale e meno interessi da restituire. La parte dovuta allo spread resta a carico del mutuatario, che dovrà pagarla quando riprenderà di nuovo a restituire anche il capitale.

Ci vorrà però qualche settimana per rendere operativa la misura: il MEF è attualmente al lavoro per aggiornare il regolamento del Fondo, modulare la durata della sospensione e specificare la documentazione richiesta, da presentare a corredo della domanda. Ciò che è certo è che a certificare la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro – che potranno sempre essere prorogate – servirà in entrambe i casi un attestato del datore di lavoro. Il tutto è comunque ben spiegato nel sito della Consap. 

Resta comunque da capire se nelle prossime 48 ore il Governo deciderà di ampliare le precedenti disposizioni e in che misura.

Accordo per il Credito 2019: le misure a favore delle imprese
Accordo per il Credito 2019: le misure a favore delle impreseIntanto anche sul fronte imprese le acque si sono mosse. Abi (Associazione Bancaria Italiana), nell’ambito dell’Accordo per il Credito 2019, ha esteso alle piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica COVID-19 la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento dei prestiti contratti fino al 31 gennaio 2020.

Nella nota stampa diffusa ieri sul suo sito, Abi precisa che la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno ed è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.

Va detto che per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Mentre per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Nell’accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.




Autore:
Redazione Più Mutui Casa
Società di Mediazione Creditizia


Modifica scelte cookie
Impostazioni attive:
· Cookie Necessari, Tecnici di sessione e analitici di terza parte con IP anonimizzato:
· Cookie di profilazione di terze parti:
Impostazioni attive:

· Cookie Necessari, Tecnici di sessione e analitici di terza parte con IP anonimizzato:
· Cookie di profilazione di terze parti:
Utilizzo dei cookie

Questo sito utilizza cookie di profilazione, di terze parti, per inviarti messaggi pubblicitari mirati e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Il consenso può essere espresso cliccando "Accetta tutti i cookies” o selezionando le singole categorie di cookies nell’area “Opzioni scelta”. Cliccando su “Solo cookie tecnici” o sulla “X” in alto a destra, potrai navigare con i soli cookie tecnici necessari al funzionamento del sito. Questo sito utilizza cookie tecnici per consentirti una migliore navigazione. Se vuoi saperne di più clicca qui.
Cookie Necessari, Tecnici di sessione e analitici di terza parte con IP anonimizzato
Cookie policy - v. 08.02.2022 Il codice ID del tuo consenso è:
Solo Cookie Tecnici
Accetta tutti i cookies
 
Annulla modifiche
Conferma modifiche
Accetta selezionati
Chiudi opzioni scelta
Opzioni scelta